Cosa prevede la normativa

1. Rate costanti ai tassi del 2006
la rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1 Gennaio 2009 ad un ammontare, fisso per tutta la residua durata del rapporto, pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo e alla scadenza originari il tasso di interesse corrispondente alla media aritmetica dei tassi applicati nell’anno 2006 (o, nel caso in cui il tuo mutuo sia stato stipulato, rinegoziato o accollato dopo il 31/12/2006, pari all’importo risultante sulla base dei parametri utilizzati per il calcolo della prima rata di ammortamento successiva;
2. Un conto apposito per gestire le differenze con il piano di ammortamento iniziale
la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dopo la rinegoziazione è addebitata su un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al migliore tra il tasso IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni, maggiorato di 0,50 punti percentuali e quello previsto nel contratto di mutuo, come determinati – entrambi in misura fissa - alla data di rinegoziazione.
Su tale conto sono altresì addebitate le rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008 e quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione;
3 Un meccanismo flessibile e favorevole
nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, l’importo della rata così ridefinita divenisse superiore all’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario, tale differenza è accreditata sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito dovuto su tale conto. Nel caso in cui questo debito risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo dovrebbe aver successivamente luogo secondo la rata variabile originariamente prevista, se più favorevole rispetto a quella determinata in sede di rinegoziazione. Il meccanismo descritto al punto 2 si riattiva comunque in caso di successivo rialzo dei tassi, che determini un nuovo incremento dell’importo della rata contrattuale al di sopra dell’importo della rata ridefinita in base alla rinegoziazione;
4 Il tasso più favorevole per l’eventuale debito residuo
l’eventuale debito, che alla scadenza originaria del mutuo dovesse residuare sul conto di finanziamento accessorio, dovrà essere rimborsato allo stesso tasso applicato sul conto di finanziamento, o al tasso previsto nel contratto di mutuo alla scadenza dello stesso se più favorevole - entrambi in misura fissa - tramite rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione (il numero di queste rate aggiuntive dipende dall’entità dell’importo da rimborsare);
5 Nessuna penale per rimborsi anticipati
sia il mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte senza l’applicazione di alcuna penale;
6 Nessuna formalità aggiuntiva sul finanziamento accessorio
le garanzie già iscritte a fronte del mutuo continuano ad assistere il rimborso del debito che risulti sul conto di finanziamento accessorio, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria;
7 Un’ operazione esente da qualsiasi tipo di costo
le operazioni di rinegoziazione, ai sensi della Convenzione, sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi amministrativi, ivi incluse commissioni bancarie, per tutta la durata del mutuo e anche sulle rate aggiuntive finali.

Nel caso in cui invece, il mutuo sia stato oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, fermo il rapporto con il cessionario, il conto di finanziamento accessorio è aperto presso la banca con cui hai stipulato il mutuo la quale provvederà a riconoscere a detto cessionario la differenza citata al punto 2.
In questo caso, la surroga della banca nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità anche ipotecaria, tuttavia con effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo ai sensi del relativo contratto.

Avvertenze
La presente pubblicazione costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi a disposizione della clientela presso tutte le filiali.